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Art. 100166
Turbamento del servizio militare 1 Chiunque impedisce o disturba un militare nell’adempimento del proprio servizio è punito con una pena pecuniaria167. 2 In servizio attivo, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. 3 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. 166Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1). 167 Nuova comminatoria giusta il n. II 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). |