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Art. 107173
Disobbedienza a misure prese dalle autorità militari e civili Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alle ordinanze pubblicate o agli ordini generali che il Consiglio federale, un Governo cantonale od altra autorità competente civile o militare ha emanato per la tutela degli interessi militari o della neutralità o nell’esercizio delle proprie attribuzioni di polizia, chiunque intenzionalmente contravviene agli ordini speciali od avvisi emanati per la tutela degli interessi militari da un’autorità militare, da un militare o da un’autorità civile, è punito, ove non sia applicabile un’altra disposizione penale, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria oppure, nei casi poco gravi, con una pena disciplinare. 173Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435; FF 1949 685). |