Art. 112a181
b. Trattamento medico ingiustificato, lesione dell’autodetermi- nazione sessuale e della dignità umana 1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:
è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni. 2In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita. 3 Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno. 181 Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 20083293). |