|
Art. 112d184
e. Impiego di armi vietate 1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:
è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni. 2In casi particolarmente gravi il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita. 184 Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 20083293). |