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Art. 124
Lesioni colpose 1. Chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute d’una persona è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. 2. …206 206Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 1967, con effetto dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228; FF 1967 I 421). |