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Art. 133222
Sottrazione di una cosa mobile 1 Chiunque, senza intenzione di appropriarsene, sottrae una cosa mobile al legittimo detentore causandogli un pregiudizio considerevole è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. 222Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797). |