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Art. 134224
Danneggiamento 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria 2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. 3 Il giudice pronuncia una pena detentiva non inferiore a un anno se il colpevole ha causato un danno considerevole o se, in tempo di guerra, ha per cattiveria o capriccio devastato la proprietà altrui. 224Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797). |