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Art. 137228
Danno patrimoniale procurato con astuzia 1 Chiunque, senza fine di lucro, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. 228Introdotto dal n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797). |