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Art. 144
Gestione infedele 1 Chiunque, in atti dell’amministrazione militare, in specie nelle operazioni concernenti il conteggio, la distribuzione od altro uso del soldo, delle derrate alimentari, dei foraggi, delle munizioni o d’altre cose che servono all’armata, lede gli interessi che egli deve tutelare, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Se il colpevole ha agito per fine di lucro, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. …243 3 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. 243 Per. abrogato dal il n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). |