Art. 148a257
Diritto di querela 1 Il diritto di querela si estingue decorsi tre mesi dal giorno in cui l’avente diritto ha conosciuto l’autore del reato. 2 Quando un avente diritto presenti la querela contro uno dei compartecipi al reato, tutti i compartecipi dovranno essere perseguiti. 3 Si può desistere dalla querela finché non sia pronunciata la sentenza di seconda istanza.258 4 Chi ha desistito dalla querela non può più riproporla. 5 La desistenza dalla querela contro uno degli imputati vale per tutti. Essa non vale per un imputato che faccia opposizione. 257Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435; FF 1949 685). 258Nuovo testo giusta il n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). |