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Art. 148b259
Prescrizione dell’azione penale L’azione penale per i reati contro l’onore si prescrive in quattro anni. 259Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1). Nuovo testo del comma giusta il n. II del 22 mar. 2002 (Prescrizione dell’azione penale), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2986; FF 2000 24161513). |