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Art. 149260
Minaccia 1 Chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. 260Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513). |