|
Art. 151a263
Sequestro di persona e rapimento 1. Chiunque indebitamente arresta o tiene sequestrata una persona o la priva in altro modo della libertà personale, chiunque rapisce una persona con violenza, inganno o minaccia, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2. Parimente è punito chiunque rapisce una persona incapace di discernimento, inetta a resistere o minore di sedici anni. 263Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1535; FF 1980 I 1032). |