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Art. 151d267
Sparizione forzata È punito con una pena detentiva non inferiore a un anno chiunque, nell’intento di sottrarre una persona per un prolungato periodo di tempo alla protezione della legge:
267 Introdotto dall’all. 2 n. 3 del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4687; FF 2014 417). |