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Art. 156
Atti sessuali con fanciulli 1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, induce una tale persona ad un atto sessuale, coinvolge una tale persona in un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2. L’atto non è punibile se la differenza di età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni. 3. Se il colpevole, al momento dell’atto, non aveva ancora compiuto gli anni venti e sussistono circostanze particolari o se la vittima ha contratto con lui matrimonio o un’unione domestica registrata, l’autorità competente può prescindere dal rinvio a giudizio o dalla punizione.272 4. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l’errore. 5. …273 6. …274 272 Nuovo testo giusta l’all. n. 22 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). 273Abrogato dal n. II della LF del 21 mar. 1997 , con effetto dal 1° set. 1997 (RU 1997 1626; FF 1996 IV 11351139). 274Introdotto dal n. II della LF del 21 mar. 1997 (RU 1997 1626; FF 1996 IV 11351139). Abrogato dal n. II della LF del 5 ott. 2001 (Prescrizione dell’azione penale in generale e in caso di reati sessuali commessi su fanciulli), con effetto dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2993; FF 2000 2609). |