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Art. 159
Esibizionismo 1 Chiunque compie un atto esibizionistico è punito con una pena pecuniaria275. 2 Se il colpevole si sottopone a trattamento medico, il procedimento penale può essere sospeso. Esso sarà ripreso se il colpevole si sarà sottratto al trattamento. 3 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. 275 Nuova comminatoria giusta il n. II 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). |