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Art. 181
Punibilità 1 È punibile soltanto chi, intenzionalmente o per negligenza, agisce in modo colpevole. 2 Agisce intenzionalmente chi commette un’infrazione consapevolmente e volontariamente. 3 Agisce per negligenza chi, per un’imprevidenza colpevole, non abbia scorto le conseguenze della sua azione o non ne abbia tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali. 4 Se la punibilità di un crimine, di un delitto o di una contravvenzione presuppone l’intenzionalità dell’autore, nemmeno la loro commissione colposa può essere punita in via disciplinare. |