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Art. 182
Misura della pena 1 Chi detiene il potere disciplinare infligge una punizione disciplinare se non ritiene sufficiente ammonire ed esortare la persona che ha mancato. 2 Il genere e la misura della pena sono determinate secondo il grado della colpa. Si deve tener conto dei moventi, delle condizioni personali e della condotta militare del colpevole. 3 La privazione della libertà subita per un arresto provvisorio è computata nella pena degli arresti. 4 Chi ha commesso più mancanze di disciplina è punito con un’unica pena complessiva. 5 Non è ammissibile punire in modo unitario coloro che sono coinvolti nella stessa mancanza di disciplina (punizione collettiva) senza considerare i fattori individuali utili alla misura della pena; è pure inammissibile punire disciplinarmente più volte per una medesima infrazione. 6 Se in una mancanza di disciplina sono coinvolti militari di diversi reparti, i rispettivi comandanti si consultano prima di decidere o proporre una pena. |