|
Art. 187
Divieto d’uscita 1 Il divieto d’uscita comporta il divieto di uscire dal settore designato dal comandante, fatti salvi motivi di servizio. È vietato l’accesso a mense o locali analoghi. La segregazione o il trasferimento in un locale per gli arresti non sono ammessi. 2 Il divieto d’uscita può essere pronunciato ed eseguito unicamente durante il servizio militare con soldo o durante il servizio di promovimento della pace. 3 La durata minima del divieto d’uscita è di tre giorni, quella massima di quindici. Il divieto d’uscita non concerne il congedo generale. L’esecuzione ha inizio quando passa in giudicato la decisione disciplinare. |