|
Art. 189
Esecuzione delle multe disciplinari 1 Le multe disciplinari inflitte dal comandante di truppa e passate in giudicato durante il servizio possono essere pagate presso la truppa. 2 Le multe disciplinari non pagate in servizio vengono riscosse dal Cantone di domicilio. Se la persona punita non è domiciliata in Svizzera oppure si trova prevedibilmente per lungo tempo all’estero, la multa disciplinare viene riscossa dal Cantone d’origine. 3 Le multe disciplinari pagate presso la truppa sono devolute alla cassa federale. Le multe disciplinari riscosse da un’autorità cantonale sono devolute al Cantone interessato. 4 Il termine di pagamento è di due mesi dal momento in cui la multa è passata in giudicato. 5 In caso di mancato pagamento, le multe disciplinari sono commutate in arresti. Un giorno di arresti è equiparato a 100 franchi di multa. 6 Per la decisione concernente la commutazione è competente l’autorità militare che ha inflitto la multa disciplinare. Le multe disciplinari inflitte dal comandante di truppa vengono commutate dall’autorità militare del Cantone d’esecuzione. |