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Art. 192
Esecuzione degli arresti fuori del servizio 1 Il Cantone di domicilio esegue gli arresti da scontare fuori del servizio. 2 Gli arresti possono essere scontati nella forma della semiprigionia. In questo caso l’arrestato continua il suo lavoro o la sua formazione e trascorre il tempo di riposo e il tempo libero nel luogo d’esecuzione degli arresti. 3 L’esecuzione degli arresti in stabilimenti penitenziari o per il carcere preventivo è ammissibile soltanto se è garantita una netta separazione tra l’esecuzione degli arresti e l’esecuzione delle altre pene. |