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Art. 195
Competenza in generale 1 La competenza di punire le mancanze di disciplina commesse in servizio spetta al comandante di truppa direttamente preposto per:
2 Sono considerate commesse in servizio le mancanze di disciplina avvenute dopo l’arrivo sul luogo di raccolta della truppa e prima del licenziamento. 3 Nei confronti dei militari oggetto di una nuova incorporazione o di una mutazione, la competenza disciplinare per le mancanze di disciplina commesse prima della nuova incorporazione o della mutazione spetta al comandante precedente. Se la funzione di comando competente non esiste più o il suo titolare è impedito, il potere disciplinare è devoluto all’istanza immediatamente superiore. 4 In tutti gli altri casi, la competenza disciplinare è devoluta al DDPS e alle autorità militari cantonali competenti. 5 Il Consiglio federale designa i casi nei quali il potere disciplinare può essere delegato. |