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Art. 202
Fermo e arresto provvisorio 1 Chiunque è sorpreso mentre commette una mancanza di disciplina può essere fermato da ogni capo, da ogni superiore e da ogni organo militare di polizia o di controllo per l’accertamento dell’identità e dei fatti. 2 Sono fatti salvi il fermo e l’arresto provvisorio a tenore degli artico-li 54–55a della procedura penale militare del 23 marzo 1979319 (PPM). 319 RS 322.1 |