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Art. 204
Indipendenza 1 L’autorità incaricata della punizione decide in maniera indipendente. 2 Nessuna autorità può fissare in anticipo le pene applicabili a determinati generi di mancanze di disciplina. 3 Ogni comandante superiore è autorizzato a ordinare ai suoi comandanti subordinati l’esecuzione di un procedimento disciplinare; non è però autorizzato a ordinare la punizione dell’incolpato. |