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Art. 206
1. Reclamo in materia disciplinare. Autorità di reclamo 1 La persona punita può interporre reclamo contro:
2 Il reclamo è diretto:
3 Contro le decisioni disciplinari del capo del DDPS è ammesso il ricorso disciplinare al Tribunale militare di cassazione conformemente all’articolo 209. |