|
Art. 209
2. Ricorso disciplinare al tribunale. Autorità di ricorso 1 La decisione sul reclamo, se infligge arresti o una multa il cui importo è pari o superiore a 300 franchi, può essere impugnata dalla persona punita mediante ricorso disciplinare alla sezione del tribunale militare d’appello competente. 2 Per i ricorsi disciplinari contro le decisioni su reclamo prese dal capo del DDPS è competente il Tribunale militare di cassazione. |