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Art. 210
Procedura e decisione 1 Alla procedura dinanzi alla sezione del tribunale militare d’appello e dinanzi al Tribunale militare di cassazione si applicano per analogia le disposizioni della PPM321 sulla pubblicità e sulla polizia delle sedute (art. 48–50), sugli atti preparatori per il dibattimento, sul dibattimento e sulla sentenza (art. 124–154). Gli articoli 127, 131, 148 capoverso 3, 149 capoverso 1 e 150 PPM322 non sono applicabili. Le conseguenze della contumacia sono rette per analogia dall’articolo 179 PPM. 2 Il ricorrente può avvalersi di un consulente. L’obbligo di comparire è retto dall’articolo 130 capoverso 3 PPM. 3 La decisione disciplinare e la decisione sul reclamo sostituiscono l’atto di accusa. 4 L’uditore non partecipa alla procedura. L’autorità incaricata della punizione e l’autorità di reclamo possono essere sentite verbalmente o per scritto. 5 La sezione del tribunale militare d’appello decide essa stessa nel merito. Se i vizi di procedura non possono essere sanati, essa rinvia la causa all’autorità precedente per una nuova decisione. Su richiesta del ricorrente, si può prescindere dal rinvio. 6 La pena pronunciata non può essere aggravata. L’articolo 208 capoverso 3 è applicabile per analogia. 7 La decisione è definitiva. 321 RS 322.1 322 Nuova espr. giusta il n. I della la LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. |