Art. 221a334
Giurisdizione in caso di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra 1 Se a un genocidio, a un crimine contro l’umanità (capo sesto della parte seconda e art. 114a) o a un crimine di guerra (capo sestobis della parte seconda e art. 114a) hanno partecipato più persone, sottoposte in parte alla giurisdizione ordinaria e in parte a quella militare, il Consiglio federale può, su richiesta dell’uditore in capo o del procuratore generale della Confederazione, sottoporre tutte le persone alla giurisdizione ordinaria o a quella militare. In questo caso ogni persona è soggetta alla stessa giurisdizione. 2 Il capoverso 1 è applicabile anche se è già pendente un processo penale ordinario o militare e i fatti in questione sono correlati. 3 Se una persona è accusata di più reati spettanti gli uni alla giurisdizione militare e gli altri a quella ordinaria, e se uno dei reati è il genocidio o un crimine contro l’umanità (capo sesto della parte seconda e art. 114a) o un crimine di guerra (capo sestobis della parte seconda e art. 114a), il giudizio va esclusivamente deferito:
334 Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 20083293). |