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Art. 232c
Domanda di grazia 1 La domanda di grazia può essere presentata dal condannato, dal suo rappresentante legale e, col consenso del condannato, dal difensore, dal coniuge o dal partner registrato.352 2 Per crimini o delitti politici e per reati connessi con un crimine o un delitto politico, il Consiglio federale o il Governo cantonale può promuovere d’ufficio la procedura per la grazia. 3 L’autorità che pronuncia sulla grazia può decidere che una domanda respinta non deve essere ripresentata prima che sia trascorso un termine determinato. 4 …353 352 Nuovo testo giusta l’all. n. 22 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). 353Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1992, con effetto dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173). |