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Art. 232e354
2. Amnistia 1 Nelle cause penali in cui si applica il presente Codice, l’Assemblea federale può concedere un’amnistia. 2 Con l’amnistia si esclude il perseguimento penale di determinati fatti o categorie di autori e si dispone il condono delle relative pene. 354 Introdotto dal n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). |
