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Art. 236
Ordinamento del personale sottoposto al diritto penale militare 1 In caso di servizio attivo, nulla è innovato nell’ordinamento del rapporto d’impiego dei funzionari, impiegati e operai sottoposti al diritto penale militare, salvo che il Consiglio federale non risolva altrimenti. 2 Ai funzionari, impiegati e operai sottoposti al diritto penale militare si applicano per analogia le disposizioni dei capi primo a quarto della parte seconda del libro primo del presente Codice. |