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Art. 29
Esazione 1 L’autorità d’esecuzione fissa al condannato un termine da uno a sei mesi per il pagamento.34 Può ordinare il pagamento rateale e, a richiesta, prorogare i termini. 2 Se vi è fondato sospetto che il condannato si sottrarrà all’esazione, l’autorità d’esecuzione può esigere il pagamento immediato o la prestazione di garanzie. 3 Se il condannato non paga la pena pecuniaria nei termini fissati, l’autorità d’esecuzione ordina l’esecuzione per debiti qualora il provvedimento appaia efficace. 4 Per l’esecuzione della pena pecuniaria in forma di lavoro di pubblica utilità si applica l’articolo 79a del Codice penale svizzero35.36 34 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). 35 RS 311.0 36 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). |