|
Art. 38
3. Disposizioni comuni. a. Periodo di prova 1 Se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni. 2 Per la durata del periodo di prova, il giudice può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta. 3 Il giudice spiega al condannato l’importanza e le conseguenze della sospensione condizionale. |