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Art. 43
3. Concorso di reati 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. 1bis Se oltre a un crimine, delitto o contravvenzione deve giudicare una o più mancanze di disciplina ai sensi dell’articolo 180, il giudice aumenta in misura adeguata la pena che pronuncerebbe secondo il capoverso 1.51 2 Se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio. 3 Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l’autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott’anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente. 51 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545). |