|
Art. 46b56
3. Sospensione del procedimento Coniuge, partner registrato o partner convivente quale vittima 1 In caso di lesioni semplici o vie di fatto (art. 122), minaccia (art. 149) e coazione (art. 150), l’uditore o il tribunale militare può sospendere provvisoriamente il procedimento se:
2 L’uditore o il tribunale militare può obbligare l’imputato a partecipare a un programma di prevenzione della violenza durante la sospensione provvisoria del procedimento. L’uditore o il tribunale militare informa sulle misure adottate il servizio cantonale competente per i casi di violenza domestica.60 3 La sospensione provvisoria non è ammessa se:
3bis La sospensione provvisoria è limitata a sei mesi. L’uditore o il tribunale militare riprende il procedimento se la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l’esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede o se risulta che la sospensione provvisoria non stabilizza né migliora la situazione della vittima.62 3ter Prima della fine della sospensione provvisoria l’uditore o il tribunale militare procede a una valutazione. Se la situazione della vittima si è stabilizzata o è migliorata, è disposto l’abbandono definitivo del procedimento.63 4 Contro la decisione di abbandonare definitivamente il procedimento può essere interposto ricorso secondo l’articolo 118 o secondo l’articolo 195 della procedura penale militare del 23 marzo 197964.65 La vittima è in ogni caso legittimata a ricorrere. 5 Un procedimento disciplinare non entra in considerazione. 56 Introdotto dal n. II della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 17321761). 57 Nuovo testo giusta l’art. 37 n. 2 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). 58 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 2273; FF 2017 6267). 59 Introdotta dal n. I 4 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 2273; FF 2017 6267). 60 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 2273; FF 2017 6267). 61 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 2273; FF 2017 6267). 62 Introdotto dal n. I 4 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 2273; FF 2017 6267). 63 Introdotto dal n. I 4 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 2273; FF 2017 6267). 64 RS 322.1 65 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 2273; FF 2017 6267). |