|
Art. 48
Esclusione dall’esercito come misura di sicurezza 1 Se l’imputato è assolto per incapacità o è condannato coll’ammissione della scemata imputabilità, il giudice può pronunciarne l’esclusione dall’esercito. 2 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può revocare l’esclusione se i presupposti non esistono più. |