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Art. 50c89
c. Disposizioni comuni. Esecuzione dellʼinterdizione o del divieto 1 Lʼinterdizione o il divieto ha effetto dal giorno in cui la sentenza passa in giudicato. 2 La durata dellʼesecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà (art. 59–61 e 64 del Codice penale svizzero90) non è computata nella durata dellʼinterdizione o del divieto. 3 Se lʼautore non ha superato il periodo di prova, con conseguente revoca della sospensione condizionale della pena detentiva ovvero ripristino di una pena o di una misura, la durata dellʼinterdizione o del divieto si conta soltanto dal giorno della liberazione condizionale o definitiva, ovvero da quello in cui la sanzione è stata soppressa o condonata. 4 Se lʼautore ha superato con successo il periodo di prova, lʼautorità competente decide se lʼinterdizione di cui allʼarticolo 50 capoverso 1 o il divieto di cui allʼarticolo 50b debbano essere attenuati quanto a durata e contenuto oppure soppressi. 5 Lʼautore può chiedere allʼautorità competente di ridurre la durata o attenuare il contenuto di unʼinterdizione o di un divieto oppure di sopprimerli:
6 Nei casi di cui al capoverso 4 o 5, lʼautorità competente sopprime lʼinterdizione o il divieto se non vi è da temere che lʼautore commetta altri crimini o delitti nellʼesercizio dellʼattività in questione o nel caso in cui abbia contatti con determinate persone o con i membri di un gruppo determinato e se lʼautore ha, per quanto si potesse ragionevolmente pretendere, risarcito il danno da lui causato. 6bis Le interdizioni pronunciate secondo l’articolo 50 capoverso 3 o 4 non possono essere soppresse.93 7 Se il condannato disattende unʼinterdizione di esercitare unʼattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate oppure si sottrae allʼassistenza riabilitativa connessa o se tale assistenza si rivela inattuabile o non più necessaria, lʼautorità competente ne riferisce al giudice o alle autorità di esecuzione. Il giudice o lʼautorità di esecuzione può porre fine allʼassistenza riabilitativa o disporne una nuova. 7bis L’autorità di esecuzione può ordinare l’assistenza riabilitativa per l’intera durata dell’interdizione di esercitare un’attività o del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate.94 8 Se il condannato si sottrae allʼassistenza riabilitativa durante un periodo di prova, è applicabile lʼarticolo 95 capoversi 4 e 5 del Codice penale svizzero. 9 Se, durante il periodo di prova, il condannato disattende un’interdizione di esercitare un’attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, sono applicabili l’articolo 294 del Codice penale svizzero e le disposizioni del Codice penale svizzero sulla revoca della sospensione condizionale della pena, nonché sul ripristino dell’esecuzione della pena o della misura.95 89 Introdotto dal n. I 2 della LF del 13 dic. 2013 interdizione di esercitare unʼattività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765). 90 RS 311.0 91 Abrogata dal n. I 2 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123c Cost), con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803; FF 2016 5509). 92 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803; FF 2016 5509). 93 Introdotto dal n. I 2 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803; FF 2016 5509). 94 Introdotto dal n. I 2 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803; FF 2016 5509). 95 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). |