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Art. 52100
Confisca di valori patrimoniali di un’organizzazione criminale o terroristica Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un’organizzazione criminale o terroristica ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato a una simile organizzazione o l’abbia sostenuta (art. 260ter del Codice penale svizzero101) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell’organizzazione. 100 Nuovo testo giusta l’all. n. II 4 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021360; FF 2018 5439). 101 RS 311.0 |