|
Art. 55
1. Prescrizione dell’azione penale. Termini 1 L’azione penale si prescrive:
2 In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 156) e di reati secondo gli articoli 115, 117, 121 e 153–155 commessi su fanciulli minori di sedici anni, la prescrizione dell’azione penale decorre in tutti i casi fino al giorno in cui la vittima compie venticinque anni. 3 Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue. 4 La prescrizione dell’azione penale in caso di atti sessuali con fanciulli (art. 156) e di reati secondo gli articoli 115–117, 121 e 153–155, commessi su fanciulli minori di sedici anni, è retta dai capoversi 1–3 se il reato è stato commesso prima dell’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 5 ottobre 2001104 e il relativo termine di prescrizione non è ancora scaduto a tale data. 103 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 21 giu. 2013 (Prolungamento dei termini di prescrizione dell’azione penale), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134417; FF 2012 8119). 104 RU 2002 29933146 |