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Art. 6
Tempo di guerra 1 Le disposizioni applicabili in tempo di guerra possono essere messe in vigore dal Consiglio federale anche quando si verifichi un imminente pericolo di guerra per la Svizzera. 2 Il decreto del Consiglio federale è immediatamente esecutorio. Va sottoposto il più presto possibile all’Assemblea federale; essa decide se debba essere mantenuto. |