|
Art. 62
Vie di fatto, minacce 1 Chiunque offende con minacce o vie di fatto un capo od un superiore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria114.115 2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. 3 In tempo di guerra può essere pronunciata una pena detentiva116 fino a cinque anni.117 114 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 2 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 115Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1). 116 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 1 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 117Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1). |