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Art. 76
Reati nel servizio di guardia 1. Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, si mette in istato di non poter adempiere i suoi doveri di servizio come guardia, chiunque arbitrariamente abbandona il proprio posto di guardia o trasgredisce in altro modo le disposizioni sul servizio di guardia, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. 3. In tempo di guerra può essere pronunciata una pena detentiva.125 Se il reato avviene intenzionalmente in faccia al nemico, può essere pronunciata la pena detentiva a vita. 125Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173). |