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Art. 77126
Violazione del segreto di servizio 1. Chi rivela un segreto che gli è stato confidato nella sua qualità, di militare o di funzionario o di cui ha avuto notizia in tale qualità, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. 2. La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della qualità di militare o della funzione. 126Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513). |