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Art. 79
Omessa denuncia di reato 1 Chiunque, essendo a notizia che si sta ordendo una sedizione (art. 63), una diserzione (art. 83128) o un tradimento (art. 86 a 91), omette di farne denuncia, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, qualora il reato sia stato commesso o tentato. 2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. 3 Il colpevole va esente da pena, se le sue strette relazioni con la persona non denunciata rendono scusabile la sua condotta. 128 Ora: art. 81 |