Art. 82137
Omissione del servizio e assenza ingiustificata 1 È punito con una pena pecuniaria chiunque138, senza l’intenzione di rifiutare il servizio militare:
2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. 3 In servizio attivo la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. 4 Se più tardi l’autore si presenta spontaneamente in servizio, il giudice può attenuare la pena (art. 42a).140 5 È fatto salvo l’articolo 84.141 137Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). 138 Nuova comminatoria giusta il n. II 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). 139 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell’ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6968). 140 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). 141 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161883; FF 2014 5749). |