|
Art. 85
Omissione illecita di raggiungere il corpo Chiunque in tempo di guerra, essendo stato separato dal suo corpo di truppa, omette di raggiungerlo o di unirsi al corpo più vicino, chiunque, durante il tempo di guerra, essendo stato fatto prigioniero di guerra, omette, alla fine della sua prigionia, di annunciarsi immediatamente a qualche truppa od autorità militare, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |