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Art. 99165
Mene contro la disciplina militare Chiunque costituisce un gruppo di cui lo scopo o l’opera consiste nel sovvertire la disciplina, in particolare nell’indurre o incitare delle persone obbligate al servizio personale alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione, chiunque aderisce a un gruppo siffatto o partecipa alle sue mene, chiunque si adopera alla formazione di gruppi siffatti o ne segue le istruzioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 165Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513). |