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Art. 232d
Effetti 1 Per effetto della grazia tutte le pene pronunciate con sentenza definitiva possono essere condonate totalmente o parzialmente oppure commutate in pene meno gravi. 2 Il decreto di grazia ne determina i limiti. 3 La grazia lascia intatti gli effetti civili della condanna penale e l’obbligo di pagare le spese. |