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Art. 144
Gestione infedele 1 Chiunque, in atti dell’amministrazione militare, in specie nelle operazioni concernenti il conteggio, la distribuzione od altro uso del soldo, delle derrate alimentari, dei foraggi, delle munizioni o d’altre cose che servono all’armata, lede gli interessi che egli deve tutelare, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.269 3 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. 269 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). |
