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Art. 47
Misure terapeutiche e internamento 1 Sono applicabili le disposizioni del Codice penale svizzero66 sulle misure terapeutiche e sull’internamento (art. 56–65). 2 L’autorità competente è quella del Cantone d’esecuzione. 3 Le misure sono eseguite secondo il Codice penale svizzero. |
